Statuto

L‘ assemblea dei genitori di Cadenazzo ha lo scopo di armonizzare i rapporti tra la scuola e i genitori degli allievi che frequentano l‘Istituto scolastico di Cadenazzo. 

L‘assemblea vuole coinvolgere tutte le famiglie di Cadenazzo, attraverso la promozione di attivita‘ di carattere educativo e culturale in particolari momenti  del percorso scolastico, e poter cosi‘ migliorare il rapporto genitori-scuola e i rapporti interetnici sia all‘interno che all‘esterno dell‘istituto scolastico.

Il comitato coopera inoltre con il Municipio e i suoi eletti, nell‘ottica di instaurare un rapporto di dialogo ed aiuto reciproco.

                                                                                              

Capitolo I: Assemblea

Art.1 Composizione

L'Assemblea dei genitori (in seguito “Assemblea”) è la riunione di tutti i detentori dell'autorità parentale e i genitori degli allievi iscritti all'Istituto scolastico di Cadenazzo

Art.2 Scopo

L'Assemblea dei genitori ha lo scopo di partecipare alla conduzione dell'istituto scolastico al fine di perseguire le finalità espresse dall'art.2 della legge sulla scuola.

Art.3 Compiti

L'Assemblea si prefigge di raggiungere le seguenti finalità:

  1. favorire i rapporti tra famiglia e scuola, alfine di armonizzare le relazioni tra allievi,   genitori, docenti e direzione dell’istituto scolastico;

  2. formulare all'attenzione degli organi dell'Istituto, per il tramite del Comitato, le

richieste degli stessi genitori;

  1. esprimere l'opinione dei genitori nelle consultazioni;

  2. promuovere serate informative per approfondire le conoscenze dei vari problemi

riguardanti i rapporti fra scuola e allievi e scuola e famiglia;

promuovere l’attività culturale e sociale collaborando anche con altri organi dell’istituto;

  1. approvare il proprio regolamento ed eventuali sue modifiche;

  2. approvare il rendiconto finanziario;

  3. eleggere il presidente del giorno  il comitato e nominare due revisori;

Art.4 Riunioni

L'Assemblea ordinaria ha luogo ogni anno entro due mesi dall'inizio dell'anno scolastico dietro convocazione del Comitato dei genitori, con un preavviso di almeno 15 giorni.

I lavori Assembleari, sono diretti dal presidente del giorno. L'Assemblea può riunirsi anche in forma straordinaria su richiesta del Comitato dei genitori o di almeno 1/10 degli aventi diritto.

Art.5 Diritto di voto

Ogni detentore dell'autorità parentale ha diritto ad un voto indipendentemente dal numero

 di figli che frequentano l'Istituto.

Art.6 Deliberazioni

L'Assemblea può validamente deliberare con qualsiasi numero di presenti.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità decide il voto del presidente del giorno.

Art.7 Espressione del voto

Di regola il voto è espresso in forma palese. Su richiesta anche di un solo membro, il voto deve essere espresso a scrutinio segreto.

Art.8 Elezioni

Le candidature dei membri del Comitato dei genitori devono essere presentate prima dell'Assemblea o al più tardi all'inizio della trattanda. I candidati devono dichiarare l'accettazione o meno della candidatura. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità gli scrutatori procedono all'estrazione a sorte.

 

Capitolo II: Comitato dei genitori

Art.9 Composizione

Il Comitato dei genitori è l'organo esecutivo dell'Assemblea dei genitori e la rappresenta verso terzi. I membri del Comitato dei genitori vengono eletti dall'Assemblea. Il Comitato dei genitori è composto da un numero massimo di 9 membri. I membri del Comitato dei genitori rimangono in carica 1 anno e sono rieleggibili. Nel suo interno, il Comitato dei genitori elegge un presidente, un segretario ed un cassiere.

Art.10 Compiti e voto

Di regola il voto è espresso in forma palese. Su richiesta anche di un solo membro, il voto deve essere espresso a scrutinio segreto.

Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza semplice dei votanti, in caso di parità decide il voto del presidente.

Il Comitato dei genitori si occupa di:

  • applicare le decisioni prese dall’Assemblea,

  • formulare proposte da sottoporre all’Assemblea,

  • convocare le assemblee,

  • nominare eventuali rappresentanti negli organi scolastici aperti ai genitori,

  • gestire i fondi disponibili,

  • assistere quei genitori che ne fanno richiesta, nell’esercizio dei loro diritti (art. 55 della legge della scuola),

Il Comitato può far capo alle attrezzature dell'Istituto per lo svolgimento delle proprie mansioni, secondo accordi con la Direzione.

Art.11 Organizzazione

Il presidente:

  • convoca le riunioni,

  • dirige e coordina l'attività dello stesso,

  • firma i verbali delle sedute e la corrispondenza,

  • presenta all’Assemblea il rapporto sull’attività svolta e sulle iniziative che si intendono intraprendere.

Il segretario:

  • assiste il presidente nell’adempimento dei suoi compiti e lo sostituisce in caso di assenza,

  • è incaricato della corrispondenza e della redazione dei verbali delle sedute.

Il cassiere:

  • tiene regolarmente la contabilità, documentando con le pezze giustificative le entrate e le uscite.

  • informa periodicamente il Comitato della situazione finanziaria.

  • allestisce il conto economico ed il bilancio annuale.

  • convoca i revisori almeno giorni prima dell’Assemblea ordinaria.

  • informa l'Assemblea sul rendiconto annuale chiuso al 31 luglio.

I revisori

Sono nominati dall’Assemblea e rimangono in carica un anno.

I revisori provvedono alla verifica dei conti e presentano il loro rapporto all’Assemblea, le cui conclusioni devono invitare la stessa ad approvare o meno i conti. In mancanza di tale rapporto i conti non possono essere approvati.

Art.12 Finanziamento

L'esplicazione dei compiti amministrativi e le attività dell'Assemblea, sono finanziati mediante:

< >contributi diretti volontari dei genitori,contributi del Comune di residenza degli allievi,contributi indiretti dell'Istituto,proventi ricavati da attività culturali o di svagosponsorizzazioni

Non vi è una tassa sociale.

I fondi verranno utilizzati per svolgere le attività in sintonia con gli scopi dell’art. 2 del presente regolamento.

Art.13 Scioglimento, disposizioni finali

L'Assemblea può essere sciolta solo con decisione di un'Assemblea Generale espressamente convocata e con la maggioranza di almeno 2/3 dei presenti aventi diritto. In caso di scioglimento, eventuali beni sono depositati presso l'Istituto scolastico che li terrà a disposizione di attività culturali della propria sede.

Modifiche o aggiunte al presente regolamento dovranno pervenire al Comitato, per iscritto, almeno 30 giorni prima dell’Assemblea e figureranno nell’ordine del giorno.

Statuto approvato dall’Assemblea ordinaria del 14 settembre 2016